Luoghi di Lavoro a Rischio
Il
decreto
legislativo 230/95 modificato dal 187/2000 e dal 241/2001 ha introdotto, nell'ambito
della protezione sanitaria dei lavoratori, l'obbligo di monitorare il
livello di concentrazione di gas Radon negli ambienti lavorativi a rischio e di
mettere in atto, ove necessario, le opportune misure volte a ridurre le dosi di
radiazione dei lavoratori al di sotto dei livelli d'azione stabiliti dal
presente decreto.
Per i lavoratori, che in base alle misurazioni di Gas Radon nel luogo di lavoro ed
alle valutazioni di dose dell'esperto qualificato risultassero
esposti,
č obbligatoria la sorveglianza medica assicurata mediante medici competenti o
medici autorizzati
(art. 87 del
D.Lgs. 230/95 modificato dal 187/2000 e 241/2000).In
particolare le attivitā considerate a rischio sono le seguenti:
1) Attivitā lavorative in luoghi sotterranei (
art.10-bis,
comma 1, lettera a) del D.Lgs. 230/95 modificato dal 187/2000 e 241/2000:
il datore di lavoro deve effettuare la misurazione della concentrazione di gas radon entro 24 mesi dall'inizio dell'attivitā, secondo linee guida emanate dalla cosiddetta Commissione "radon" istituita dall'art.10
septies. Regime transitorio : l'obbligo
predetto entra in vigore il I marzo 2002, fermo restando i 24 mesi di tempo, a
partire da quest'ultima data, per effettuare le misure
(art.37, comma 2,
D.Lgs.241/00).
2) Attivitā lavorative in superficie in zone ben
individuate dagli Organi Regionali di competenza per il Territorio (
art.10-bis,
comma 1, lettera b,
del D.Lgs. 230/95 modificato dal 187/2000 e 241/2000): il datore di
lavoro effettua le misure di concentrazione di radon entro 24 mesi dall'inizio
dell'attivitā o dalla individuazione effettuata dalle Regioni, sempre secondo
le linee guida della Commissione Radon.
Regime
transitorio: Le Regioni devono, in ogni caso, effettuare la
prima individuazione delle zone a rischio entro
cinque anni dal 31 agosto 2000
Obblighi
dell'esercente:
Per le attivitā di cui ai punti 1) e 2) il livello d'azione č fissato in 500
Bq/m
3 (che corrisponde a 3 mSv/anno per 2000 ore lavorative). L'esercente,
nel caso in cui vengano superati i livelli d'azione, deve inviare una
comunicazione scritta, in cui deve essere indicato il tipo di attivitā
svolta e deve essere allegata la relazione tecnica rilasciata al termine del
monitoraggio, alle Agenzie Regionale e delle Province Autonome competenti
per il Territorio, agli organi del Servizio Sanitario Nazionale competenti
per il territorio e alla Direzione Provinciale del Lavoro entro un mese dal
rilascio della relazione tecnica.
L'esercente,
avvalendosi dell'Esperto Qualificato in Radiazioni Ionizzanti, effettua le
azioni di rimedio idonee a ridurre i valori di concentrazione misurati.
Dette opere di risanamento devono essere completate entro tre anni dal
rilascio della prima relazione tecnica riguardante il monitoraggio del Gas
Radon. Se, d'altra parte, l'esercente, sempre avvalendosi dell'Esperto
Qualificato, dimostra che nessun lavoratore č soggetto ad una dose
superiore al livello d'azione non č tenuto ad effettuare nessuna opera di
risanamento. Quest'ultima disposizione non si applica ai gestori di asili
nido, scuole materne e scuole dell'obbligo. L'esercente,
nel caso in cui venga superato l'80% del livello d'azione, č tenuto
ad effettuare un nuovo monitoraggio con cadenza annuale.
3) Stabilimenti termali e attivitā lavorative
implicanti l'uso o lo stoccaggio di materiali contenenti radionuclidi
naturali (
art.10-bis,
comma 1, lettera c,d,e
del D.Lgs. 230/95 modificato dal 187/2000 e 241/2000): il datore
di lavoro deve effettuare, entro 24 mesi dall'inizio dell'attivitā, una
valutazione preliminare sulla base di misurazioni espletate secondo le
indicazioni e le Linee Guida della Commissione. Le attivitā sono
individuate nell'allegato I bis e mutuate da documenti comunitari e
comprendono in particolare l'uso di minerali fosfatici e i depositi per il
commercio all'ingrosso di fertilizzanti, l'estrazione e la raffinazione
di petrolio, la lavorazione di alcuni minerali (es. bauxite), di sabbie
zirconifere, di terre rare, la produzione di materiali refrattari,
l'impiego di composti del torio per la produzione di elettrodi, di vetri
ottici e di reticelle per lampade a gas, la produzione di pigmento al
biossido di titanio.
Regime
transitorio: l'obbligo
di effettuare le valutazioni delle esposizioni entra in vigore il I
settembre 2003, fermo restando i 24 mesi di tempo per effettuarle.
Obblighi
dell'esercente:
Per
le attivitā di cui al punto 3) il livello d'azione č fissato in 1
mSv/anno di dose efficace.
L'esercente,
nel caso in cui vengano superati i livelli d'azione, deve inviare una
comunicazione scritta, in cui deve essere indicato il tipo di attivitā
svolta e deve essere allegata la relazione tecnica rilasciata al termine
del monitoraggio, alle Agenzie Regionale e delle Province Autonome
competenti per il Territorio, agli organi del Servizio Sanitario
Nazionale competenti per il territorio e alla Direzione Provinciale del
Lavoro entro un mese dal rilascio della relazione tecnica.
L'esercente,
avvalendosi dell'Esperto Qualificato in Radiazioni Ionizzanti,
effettua le azioni di rimedio idonee a ridurre le grandezze misurate.
Dette opere di risanamento devono essere completate entro tre anni dal
rilascio della prima relazione tecnica riguardante il monitoraggio del
Gas Radon.
L'esercente,
nel caso in cui venga superato l'80% del livello d'azione, č tenuto
ad effettuare un nuovo monitoraggio con cadenza annuale.
L'esercente,
nel caso in cui i valori misurati siano inferiori all'80% del livello
d'azione, č tenuto ad effettuare un nuovo monitoraggio con cadenza
triennale.
4)
Attivitā di volo (
art.10-bis,
comma 1, lettera,
del D.Lgs. 230/95 modificato dal 187/2000 e 241/2000) al
personale navigante che effettua
voli a quota non inferiore a 8000 metri si applicano le norme di cui al Capo
VIII, fatta eccezione per alcuni articoli ritenuti non applicabili per la
particolare attivitā , quali ad esempio l'obbligo di classificazione e di
segnalazione delle zone, l'obbligo dell'Esperto Qualificato di
effettuare l'esame preventivo dei progetti, la prima verifica e la
sorveglianza ambientale.