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Luoghi di Lavoro a Rischio

Il decreto legislativo 230/95 modificato dal 187/2000 e dal 241/2001 ha introdotto, nell'ambito della protezione sanitaria dei lavoratori, l'obbligo di monitorare il livello di concentrazione di gas Radon negli ambienti lavorativi a rischio e di mettere in atto, ove necessario, le opportune misure volte a ridurre le dosi di radiazione dei lavoratori al di sotto dei livelli d'azione stabiliti dal presente decreto.
Per i lavoratori, che in base alle misurazioni di Gas Radon nel luogo di lavoro ed alle valutazioni di dose dell'esperto qualificato risultassero esposti, č obbligatoria la sorveglianza medica assicurata mediante medici competenti o medici autorizzati (art. 87 del D.Lgs. 230/95 modificato dal 187/2000 e 241/2000).In particolare le attivitā considerate a rischio sono le seguenti:
1) Attivitā lavorative in luoghi sotterranei ( art.10-bis, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 230/95 modificato dal 187/2000 e 241/2000: il datore di lavoro deve effettuare la misurazione della concentrazione di gas radon entro 24 mesi dall'inizio dell'attivitā, secondo linee guida emanate dalla cosiddetta Commissione "radon" istituita dall'art.10 septies. Regime transitorio : l'obbligo predetto entra in vigore il I marzo 2002, fermo restando i 24 mesi di tempo, a partire da quest'ultima data, per effettuare le misure (art.37, comma 2, D.Lgs.241/00).
2) Attivitā lavorative in superficie in zone ben individuate dagli Organi Regionali di competenza per il Territorio ( art.10-bis, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 230/95 modificato dal 187/2000 e 241/2000): il datore di lavoro effettua le misure di concentrazione di radon entro 24 mesi dall'inizio dell'attivitā o dalla individuazione effettuata dalle Regioni, sempre secondo le linee guida della Commissione Radon.
Regime transitorio: Le Regioni devono, in ogni caso, effettuare la prima individuazione delle zone a rischio entro cinque anni dal 31 agosto 2000
Obblighi dell'esercente:
Per le attivitā di cui ai punti 1) e 2) il livello d'azione č fissato in 500 Bq/m3 (che corrisponde a 3 mSv/anno per 2000 ore lavorative). L'esercente, nel caso in cui vengano superati i livelli d'azione, deve inviare una comunicazione scritta, in cui deve essere indicato il tipo di attivitā svolta e deve essere allegata la relazione tecnica rilasciata al termine del monitoraggio, alle Agenzie Regionale e delle Province Autonome competenti per il Territorio, agli organi del Servizio Sanitario Nazionale competenti per il territorio e alla Direzione Provinciale del Lavoro entro un mese dal rilascio della relazione tecnica.
L'esercente, avvalendosi dell'Esperto Qualificato in Radiazioni Ionizzanti, effettua le azioni di rimedio idonee a ridurre i valori di concentrazione misurati. Dette opere di risanamento devono essere completate entro tre anni dal rilascio della prima relazione tecnica riguardante il monitoraggio del Gas Radon. Se, d'altra parte, l'esercente, sempre avvalendosi dell'Esperto Qualificato, dimostra che nessun lavoratore č soggetto ad una dose superiore al livello d'azione non č tenuto ad effettuare nessuna opera di risanamento. Quest'ultima disposizione non si applica ai gestori di asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo. L'esercente, nel caso in cui venga superato l'80% del livello d'azione, č tenuto ad effettuare un nuovo monitoraggio con cadenza annuale.
3) Stabilimenti termali e attivitā lavorative implicanti l'uso o lo stoccaggio di materiali contenenti radionuclidi naturali ( art.10-bis, comma 1, lettera c,d,e del D.Lgs. 230/95 modificato dal 187/2000 e 241/2000): il datore di lavoro deve effettuare, entro 24 mesi dall'inizio dell'attivitā, una valutazione preliminare sulla base di misurazioni espletate secondo le indicazioni e le Linee Guida della Commissione. Le attivitā sono individuate nell'allegato I bis e mutuate da documenti comunitari e comprendono in particolare l'uso di minerali fosfatici e i depositi per il commercio all'ingrosso di fertilizzanti, l'estrazione e la raffinazione di petrolio, la lavorazione di alcuni minerali (es. bauxite), di sabbie zirconifere, di terre rare, la produzione di materiali refrattari, l'impiego di composti del torio per la produzione di elettrodi, di vetri ottici e di reticelle per lampade a gas, la produzione di pigmento al biossido di titanio.
Regime transitorio: l'obbligo di effettuare le valutazioni delle esposizioni entra in vigore il I settembre 2003, fermo restando i 24 mesi di tempo per effettuarle.
Obblighi dell'esercente:
Per le attivitā di cui al punto 3) il livello d'azione č fissato in 1 mSv/anno di dose efficace.
L'esercente, nel caso in cui vengano superati i livelli d'azione, deve inviare una comunicazione scritta, in cui deve essere indicato il tipo di attivitā svolta e deve essere allegata la relazione tecnica rilasciata al termine del monitoraggio, alle Agenzie Regionale e delle Province Autonome competenti per il Territorio, agli organi del Servizio Sanitario Nazionale competenti per il territorio e alla Direzione Provinciale del Lavoro entro un mese dal rilascio della relazione tecnica.
L'esercente, avvalendosi dell'Esperto Qualificato in Radiazioni Ionizzanti, effettua le azioni di rimedio idonee a ridurre le grandezze misurate. Dette opere di risanamento devono essere completate entro tre anni dal rilascio della prima relazione tecnica riguardante il monitoraggio del Gas Radon.
L'esercente, nel caso in cui venga superato l'80% del livello d'azione, č tenuto ad effettuare un nuovo monitoraggio con cadenza annuale.
L'esercente, nel caso in cui i valori misurati siano inferiori all'80% del livello d'azione, č tenuto ad effettuare un nuovo monitoraggio con cadenza triennale.
4) Attivitā di volo ( art.10-bis, comma 1, lettera, del D.Lgs. 230/95 modificato dal 187/2000 e 241/2000) al personale navigante che effettua voli a quota non inferiore a 8000 metri si applicano le norme di cui al Capo VIII, fatta eccezione per alcuni articoli ritenuti non applicabili per la particolare attivitā , quali ad esempio l'obbligo di classificazione e di segnalazione delle zone, l'obbligo dell'Esperto Qualificato di effettuare l'esame preventivo dei progetti, la prima verifica e la sorveglianza ambientale.


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