La Sorveglianza FIsica
Definizioni:
La
Sorveglianza Fisica č definita nel
D.Lgs 230/1995 modificato come " l'insieme dei dispositivi adottati, delle valutazioni, delle misure e degli esami
effettuati, delle indicazioni fornite e dei provvedimenti formulati dall'
esperto qualificato al fine di garantire la
protezione sanitaria dei lavoratori
e della popolazione"
L'
Esperto Qualificato č definito, sempre nel
D.Lgs 230/1995 modificato
, come "persona che possiede le cognizioni e l'addestramento necessari sia
per effettuare misurazioni, esami, verifiche o valutazioni di carattere fisico,
tecnico o radiotossicologico, sia per assicurare il corretto funzionamento dei
dispositivi di protezione, sia per fornire tutte le altre indicazioni e
formulare provvedimenti atti a garantire la sorveglianza fisica delle protezione
dei lavoratori e della popolazione. La sua qualificazione č riconosciuta
secondo le procedure stabilite nel presente decreto" (art 78 Capo II)
La
Sorveglianza Medica č definita
nel
D.Lgs 230/1995 modificato come " l'
insieme delle visite mediche, delle indagini specialistiche e di laboratorio,
dei provvedimenti sanitari adottati dal medio, al fine di garantire la
protezione sanitaria dei lavoratori esposti"
Il
Medico Autorizzato č definito
nel
D.Lgs 230/1995 modificato come "il medico responsabile della sorveglianza medica dei
lavoratori esposti, la cui qualificazione e specializzazione sono riconosciute
secondo le procedure e le modalitā stabilite nel presente decreto" (art 88
Capo II).