La Sorveglianza FIsica

Definizioni:
La Sorveglianza Fisica č definita nel D.Lgs 230/1995 modificato come " l'insieme dei dispositivi adottati, delle valutazioni, delle misure e degli esami effettuati, delle indicazioni fornite e dei provvedimenti formulati dall' esperto qualificato al fine di garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione"

L'Esperto Qualificato č definito, sempre nel D.Lgs 230/1995 modificato , come "persona che possiede le cognizioni e l'addestramento necessari sia per effettuare misurazioni, esami, verifiche o valutazioni di carattere fisico, tecnico o radiotossicologico, sia per assicurare il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione, sia per fornire tutte le altre indicazioni e formulare provvedimenti atti a garantire la sorveglianza fisica delle protezione dei lavoratori e della popolazione. La sua qualificazione č riconosciuta secondo le procedure stabilite nel presente decreto" (art 78 Capo II)

La Sorveglianza Medica č definita nel D.Lgs 230/1995 modificato come " l' insieme delle visite mediche, delle indagini specialistiche e di laboratorio, dei provvedimenti sanitari adottati dal medio, al fine di garantire la protezione sanitaria dei lavoratori esposti"

Il Medico Autorizzato č definito nel D.Lgs 230/1995 modificato come "il medico responsabile della sorveglianza medica dei lavoratori esposti, la cui qualificazione e specializzazione sono riconosciute secondo le procedure e le modalitā stabilite nel presente decreto" (art 88 Capo II).



© 2010 RADIOPRO s.r.l. & Studio di Radioprotezione Prosperi